Art. 7.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Roma e di Viterbo e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Civitavecchia.
      2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed uffici della

 

Pag. 7

provincia di Civitavecchia a decorrere dalla data del loro insediamento.